Comuni Italiani Art. 34 - Forme Associative e Relazioni con il Comune. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo I - La Partecipazione dei Cittadini
Art. 34 - Forme Associative e Relazioni con il Comune
1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo di libere forme associative e del volontariato; la loro partecipazione all'amministrazione locale sarą considerata nei modi e nei limiti stabiliti nel regolamento, in relazione alla loro effettiva rappresentativitą di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento nei rapporti con il Comune.

2. Il coinvolgimento al servizio della collettivitą sia informativo che operativo delle associazioni e dei gruppi di volontariato, sarą espressamente previsto e disciplinato con regolamento in tutti quei settori in cui verrą individuata l'utilitą sociale dei fini perseguiti.

3. All'uopo viene istituito un Albo municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.

4. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune destina specifici fondi per oneri connessi all'organizzazione delle attivitą.

5. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nell'Albo municipale dei soggetti di cui al comma 1, nonchč le modalitą per assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltrechč ai finanziamenti erogati dal Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - La Partecipazione
Art. 33 - Le Commissioni Comunali
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