Comuni Italiani Art. 44 - Eleggibilità, Ineleggibilità, Incompatibilità, Decadenza e Revoca. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 44 - Eleggibilità, Ineleggibilità, Incompatibilità, Decadenza e Revoca
1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini residenti nel Comune o in eventuali Comuni consociati e deve essere in possesso di documentata competenza ed esperienza in campo giuridico-amministrativo, onde assolvere le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza ed imparzialità.

2. Le candidature alla carica di Difensore Civico, secondo le modalità previste dal regolamento, sono proposte dai Consiglieri Comunali, da ciascun Consiglio Circoscrizionale, da un numero di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, da associazioni ed enti regolarmente costituiti ed operanti nell'ambito comunale o iscritti in apposito Registro Comunale, qualora sarà istituito.

3. Sono ineleggibili alla carica di Difensore Civico:
a)- coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione o nomina alla carica di Consigliere Comunale, Sindaco o Assessore;
b)- coloro che negli ultimi cinque anni hanno concorso come candidati ad elezioni amministrative, regionali e politiche nazionali o europee;
c)- coloro che hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi dirigenziali di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale nell'ambito di partiti, movimenti e formazioni politiche.

4. Versano in condizione di incompatibilità con la carica di Difensore Civico:
a)- coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge con la carica di Consigliere Comunale, Sindaco o Assessore;
b)- coloro che ricoprono incarichi professionali o istituzionali che comportino conflitto di interessi con il Comune di Pescara;
c)- coloro che concorrono come candidati ad elezioni amministrative o politiche o ad elezioni europee;
d)- coloro che ricoprono incarichi dirigenziali di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale nell'ambito di partiti, movimenti e formazioni politiche.

5. Il Difensore Civico, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca, resta in carica per la durata del turno amministrativo e comunque sino alla nomina del suo successore e potrà essere confermato per una sola volta.

6. Il Difensore Civico decade dalla carica per gli stessi motivi per i quali si perde la qualità di Consigliere Comunale, nonchè per accertamento della preesistenza di una delle cause di ineleggibilità o della sussistenza di una delle cause di incompatibilità.

7. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per gravi motivi con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta allargata di cui all'art. 44 punto 1 e con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto.

 
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