Comuni Italiani Art. 57 - Funzioni. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo V - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo III - I Dirigenti
Art. 57 - Funzioni
1. I dirigenti organizzano e dirigono le strutture comunali alle quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestą di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialitą, la legalitą e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attivitą svolta dalle stesse.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilitą della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica relativa ai compiti ed alle funzioni delle strutture da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina le modalitą di attribuzione ai dirigenti delle competenze attuative e gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e le attivitą di attuazione e gestione amministrativa competano ai dirigenti. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalitą di coordinamento tra i dirigenti ed il Segretario Comunale, il quale deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le varie strutture operative in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attivitą di gestione, elaborazione studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni adottate, predispongono proposte di atti deliberativi secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal regolamento e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il pił efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze attuative e di gestione, i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate con tutti i compiti ed i poteri a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

4. I dirigenti presiedono le Commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi per l'alienazione di beni, di competenza della struttura alla quale sono preposti. Assumono la responsabilitą della procedura relativa alla gara, compresa, secondo quanto deliberato dall'Amministrazione, l'aggiudicazione definitiva, di cui danno immediata formale comunicazione al Prefetto e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

5. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, escluso il personale della qualifica dirigenziale.

6. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolaritą degli uffici sono stabilite dal regolamento.

 
Altri Articoli:
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Art. 56 - Il Vice Segretario Comunale
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