Comuni Italiani Art. 67 - Consorzi. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo VII - Forme Associative di Cooperazione e di Collaborazione tra Enti
Capo I - Convenzioni e Consorzi
Art. 67 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio o può aderire a Consorzi esistenti con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformità alla legislazione vigente:
a)- la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b)- lo statuto del Consorzio.
 
Altri Articoli:
Art. 68 - Rinvio alla Legislazione Vigente
Art. 66 - Convenzioni
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