Comuni Italiani Art. 110 - Bilancio di Previsione. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo XIII - Finanza e Contabilità
Art. 110 - Bilancio di Previsione
1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio pluriennale e quello annuale di previsione vengono predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. I termini di presentazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Copia del documento contabile va consegnato ai capigruppo nei modi e nei termini di cui al regolamento di contabilità dell'ente, prima della seduta del Consiglio, corredato dalla idonea documentazione, ivi compresa la relazione del collegio dei revisori. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario generale del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

 
Altri Articoli:
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Art. 109 - Ordinamento Contabile
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