Comuni Italiani Art. 114 - Beni Comunali. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo XIII - Finanza e Contabilitā
Art. 114 - Beni Comunali
1. L'ente cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato e sottoposto a verifica ogni anno. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio č responsabile il dirigente del settore competente.

2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali devono essere concessi in uso; i canoni sono determinati dall'organo competente tenuto conto dei minimi stabiliti da leggi statali e regionali.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passivitā onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.

 
Altri Articoli:
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Art. 113 - Conto Consuntivo
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