Comuni Italiani Art. 116 - Composizione Collegio Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo XIII - Finanza e Contabilità
Art. 116 - Composizione Collegio Revisori dei Conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di cessazioni dall'ufficio il Consiglio procede alle surrogazioni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica.

 
Altri Articoli:
Art. 117 - Cause d'Ineleggibilità, di Decadenza e di Revoca
Art. 115 - Attività Contrattuale
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