Comuni Italiani Art. 120 - Deliberazioni dello Statuto. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo XIV - Disposizioni Finali e Transitorie
Art. 120 - Deliberazioni dello Statuto
1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.
Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3. Lo statuto è inviato, dopo l'approvazione, dal Comune alla Regione Abruzzo per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

 
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