Comuni Italiani Art. 14 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. I - Il Consiglio Comunale
Art. 14 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti e potrà istituire commissioni speciali. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali. Ogni gruppo sarà rappresentato da un consigliere. In caso di votazione egli esprimerà tanti voti quanti gli iscritti al gruppo di appartenenza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. La delibera di istituzione delle commissioni consiliari dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Forme di Partecipazione delle Opposizioni
Art. 13 - Linee Programmatiche di Mandato
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Chieti
Provincia di Chieti
Regione Abruzzo
Lista Siti su Chieti

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Chieti: Comune di Civitaluparella Comune di Celenza sul Trigno Lista