Comuni Italiani Art. 16 - Funzioni. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. II - I Consiglieri Comunali
Art. 16 - Funzioni
1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme disciplinati dal regolamento del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.

2. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza al Sindaco. La presentazione deve essere acquisita al protocollo generale che ne curerà l'immediata trasmissione agli uffici ed organi competenti per materia. La risposta deve essere data entro il termine di trenta giorni per iscritto se il proponente lo richiede, ovvero, al primo Consiglio utile nel caso la richiesta preveda la risposta in aula. Qualora la risposta venga formulata con modalità diversa da quella richiesta, essa deve essere motivata.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento per l'accesso, hanno diritto di visionare e di far estrarre in copia, su richiesta, gli atti e documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

4. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, dandone comunicazione alla Segreteria Generale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Consigliere Anziano
Art. 15 - Forme di Partecipazione delle Opposizioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Chieti
Provincia di Chieti
Regione Abruzzo
Lista Siti su Chieti

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Chieti: Comune di Civitaluparella Comune di Celenza sul Trigno Lista