Comuni Italiani Art. 48 - Principi Fondamentali dei Regolamenti. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo IV - Funzioni
Art. 48 - Principi Fondamentali dei Regolamenti
1. Il regolamento del Consiglio è fondato sui principi indicati nel presente statuto e altresì alle finalità che seguono:
a) garanzia per ciascun consigliere e assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
b) diritti di ciascun consigliere e assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
c) democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione del voto, sulle questioni in discussione;
d) diritto di ciascun consigliere e assessore e di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che egli riterrà rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa;
e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali.

2. Il regolamento per la partecipazione:
a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni di interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli organi e uffici comunali di conoscere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
b) disciplina i referendum, le consultazioni popolari ed ogni altra forma partecipativa, nonché le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati e le garanzie per il loro tempestivo esame;
c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori e per assecondare la migliore tutela degli interessi collettivi.

3. Il regolamento di contabilità:
a) disciplina il servizio contabile;
b) è fondato sui principi di cui all'art. 151 del T.U.E.L. 267/2000.

4. Il regolamento per la disciplina dei contratti:
a) disciplina le procedure di appalto con le modalità di scelta dei contraenti ammesse delle vigenti normative dello Stato e della Unione Europea;
b) disciplina i contratti di cui l'ente è parte, in vista della scelta più opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità dell'opera e sicurezza.

5. Al regolamento riferito all'ordinamento degli uffici e del personale, ivi compresi i dirigenti ed il Segretario comunale, si applicano le disposizioni del D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nonché quelle contenute nel T.U. 267/2000 e successive modificazioni. La regolamentazione, disciplinata dal Comune con proprio regolamento, deve essere informata alle fonti contenute nel Tit. IV - Capo I, Capo II, Capo III e precisamente dall'art. 88 all'art. 111 del
t.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni;

6. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso:
a) disciplina i procedimenti amministrativi e assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell'art. 10 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni;
b) disciplina le forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive.

 
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Art. 47 - Procedimenti di Formazione dei Regolamenti
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