Comuni Italiani Art. 66 - Referendum. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. IV - Modalità di Partecipazione
Art. 66 - Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 3% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi o consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale e delle circoscrizioni;
c) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dotazione organica.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro centoventi giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se il quesito sottoposto a referendum non ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Non è ammesso più di un referendum per ogni anno a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario all'uopo fornendo idonee garanzie.

8. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. Il regolamento disciplina parimenti le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di cui al comma precedente.

9. Il referendum è indetto dal Sindaco. La data di svolgimento del referendum deve cadere nella primavera dell'anno successivo a quello in cui l'attività di raccolta delle firme sia conclusa.

10. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare un'unica data di svolgimento.

11. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.

12. Il Sindaco, previo parere favorevole della commissione affari legali:
a) sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
b) lo revoca qualora il quesito referendario non sia proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, o il Consiglio comunale abbia deliberato, nel senso dei proponenti, sul quesito oggetto del referendum.

13. Nel caso di referendum consultivo, il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla promulgazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da consiglieri, ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

14. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

15. Il regolamento determina le norme per la disciplina del referendum ed in particolare i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

 
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