Comuni Italiani Art. 71 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. VII - Difensore Civico
Art. 71 - Difensore Civico
1. Il Consiglio comunale può istituire il Difensore civico a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico è garante della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

3. Su istanze di cittadini, di formazioni sociali, ovvero d'ufficio, il Difensore civico segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta degli assessori comunali.

4. Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale degli organi del Comune.

5. Il Difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni dell'ente, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alla questione trattata; può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti.

 
Altri Articoli:
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