Comuni Italiani Art. 73 - Incompatibilità e Decadenza. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. VII - Difensore Civico
Art. 73 - Incompatibilità e Decadenza
1. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con la carica di:
a) membro del parlamento e del governo, consigliere ed assessore regionale, provinciale, comunale, consigliere di circoscrizione, membro degli organi delle unità sanitarie locali;
b) membro degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed associazioni sindacali;
c) membro dei comitati regionali di controllo;
d) dipendente statale e di enti pubblici in attività;
e) amministratore e dipendente delle aziende speciali ed istituzioni, amministratore di enti e società a partecipazione comunale nonché revisore dei conti del Comune;
f) consulente che presti la sua opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera precedente.

2. Il Difensore civico decade dall'ufficio:
a) per sopraggiunta ineleggibilità;
b) per sopraggiunta incompatibilità qualora non faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione;
c) per condanna con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno.

 
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