Comuni Italiani Art. 79 - Società per Azioni o a Responsabilità Limitata. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo VI - Servizi
Art. 79 - Società per Azioni o a Responsabilità Limitata
1. Il Comune, per la gestione di servizi pubblici, può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

 
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