Comuni Italiani Art. 8 - Gli Organi Elettivi. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Art. 8 - Gli Organi Elettivi
1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale č organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la predisposizione dell'ordine del giorno, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari. Inoltre convoca la conferenza dei capigruppo, sovrintende e coordina l'attivitā delle commissioni, č garante del rispetto delle norme per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco č responsabile dell'amministrazione ed č il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Modalitā di Funzionamento degli Organi Collegiali
Art. 7 - Cooperazione con Comunitā e Popolazioni Estere
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Chieti
Provincia di Chieti
Regione Abruzzo
Lista Siti su Chieti

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Chieti: Comune di Civitaluparella Comune di Celenza sul Trigno Lista