Comuni Italiani Art. 81 - Convenzioni. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo VII - Forme Associative e di Cooperazione - Accordi di Programma
Art. 81 - Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale puņ stipulare apposite convenzioni con la provincia o con altri enti pubblici.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza dei componenti.

4. La convenzione puņ prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti.

 
Altri Articoli:
Art. 82 - Consorzi
Art. 80 - Le Forme Associative
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