Comuni Italiani Art. 83 - Unioni. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo VII - Forme Associative e di Cooperazione - Accordi di Programma
Art. 83 - Unioni
1. Il Comune può costituire un'unione con uno o più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni pubbliche.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto deve stabilire gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, nonché le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. All'unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 84 - Accordi di Programma
Art. 82 - Consorzi
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