Comuni Italiani Art. 87 - Criteri Funzionali di Assicurazione. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo IX - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 87 - Criteri Funzionali di Assicurazione
1. L'organizzazione della struttura burocratica del Comune, al fine di rendere l'attività amministrativa in favore dei cittadini più produttiva ed efficace, nel rispetto dei principi prima enunciati, deve essere informata dei seguenti criteri:
a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica, adeguando costantemente l'azione amministrativa sulla base dell'individuazione delle esigenze, atta a garantire il miglioramento continuo dei servizi ai cittadini, e verificando la rispondenza dei servizi offerti ai bisogni;
b) funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità, procedendo, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, a specifica verifica e ad eventuale revisione;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, attraverso l'avvicendamento del personale, nell'ambito delle professionalità, per il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e della massima collaborazione tra gli uffici;
d) collegamento delle attività degli uffici, favorendo lo sviluppo del lavoro di gruppo, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, mediante interconnessione fra sistemi informatici e statistici pubblici, per garantire tempi di risposta sempre minori;
e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposita struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate ai cittadini;
f) valutazione annuale della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, avvalendosi, per i responsabili dei servizi, del nucleo di valutazione;
g) armonizzazione degli orari di servizio con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato, e fissazione degli orari di apertura degli uffici al pubblico per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
 
Altri Articoli:
Art. 88 - Personale
Art. 86 - Principi Strutturali ed Organizzativi
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