Comuni Italiani Art. 91 - Il Segretario Comunale. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo IX - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 91 - Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui agli artt. 98, comma 1 del T.U. 267/2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio ed ella Giunta, curandone la verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
f) nomina, nei casi previsti dall'art. 110, comma 2 del presente Statuto, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario;
g) su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

5. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale. In tal caso, al Segretario comunale spettano anche le funzioni previste dall'art. 90 del presente statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 92 - Il Vice Segretario Comunale
Art. 90 - Funzioni del Direttore Generale
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