Comuni Italiani Art. 21 - Scioglimento del Consiglio. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo II - Organi del Comune
Art. 21 - Scioglimento del Consiglio
1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno:
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b)quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
3) quando non sia approvato nei termini il bilancio e siano state vanamente esperite le conseguenziali procedure di legge;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.

2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

3. (soppresso)

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Elezione del Sindaco
Art. 20 - Dimissioni del Consigliere
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