Comuni Italiani Art. 32 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo II - Organi del Comune
Art. 32 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco non equivale ad una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni del sindaco.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Anagrafe Patrimoniale degli Amministratori
Art. 31 - Regolamento della Giunta
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Foggia
Provincia di Foggia
Regione Puglia
Lista Siti su Foggia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Foggia: Comune di Ischitella Comune di Faeto Lista