Comuni Italiani Art. 8 - Elezione e Durata del Consiglio. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo II - Organi del Comune
Art. 8 - Elezione e Durata del Consiglio
1. Il consiglio comunale dura in carica cinque anni ed è composto da 40 membri.

2. Il sistema di elezione del consiglio è disciplinato dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consiglieri i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

5. Il sindaco è membro di diritto del consiglio comunale.

6. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Nel consiglio comunale, nonché in quello circoscrizionale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. (soppresso)

 
Altri Articoli:
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Art. 7 - Spese per la Campagna Elettorale
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