Comuni Italiani Art. 20 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 20 - Mozione di Sfiducia
La mozione di sfiducia è proposta con atto motivato e sottoscritto da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Essa viene messa in discussione non prima di dieci giomi e non oltre trenta giomi dalla sua presentazione presso la Segretaria Generale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La mozione è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Sindaco escluso, e produce lo scioglimento del Consiglio comunale.

La legge disciplina le altre cause di scioglimento del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Giunta Comunale
Art. 19 - Sindaco
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