Comuni Italiani Art. 21 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 21 - Giunta Comunale
La Giunta è organo propositivo e di impulso nei confronti del Consiglio comunale al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

Essa è costituita dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso tra dodici e quindici, tra i quali il Vice Sindaco.

La composizione della Giunta deve garantire la presenza di ambo i sessi. Viene presentata al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale, rifacendosi ai principi della trasparenza e dell'efficienza e opera attraverso deliberazioni collegiali.

Formula proposte al Consiglio comunale, adotta tutti gli atti amministrativi e i provvedimenti non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di Decentramento, ai Dirigenti. Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

E' convocata dal Sindaco che la presiede e ne definisce l'Ordine del Giorno dei lavori. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Sindaco, nel caso di nomina, revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

 
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