Comuni Italiani Art. 43 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo V - Difensore Civico e Tutore Civico dell'Infanzia
Art. 43 - Difensore Civico
1. Il Comune di Bari istituisce l'ufficio del difensore civico, al quale spetta l'indennità pari a quella prevista per gli Assessori Comunali;

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed è scelto nell'ambito di una rosa di singole designazioni formulate secondo le modalità di cui al relativo Regolamento, dalle associazioni e dalle consulte di cui agli artt. 38 e 42, oltre che dai consiglieri comunali. Nella ipotesi di mancato raggiungimento, nelle prime due votazioni, del quorum innanzi indicato, sarà sufficiente, nelle votazioni successive, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio;

3. Vigila sulla imparzialità, sulla legalità, sulla trasparenza e sul buon andamento delle attività del Comune, delle aziende, delle società di capitali, delle istituzioni e delle fondazioni alle quali partecipa il Comune. In particolare agisce a tutela degli interessi dei cittadini, anche in forma associata, secondo i principi contenuti nel presente statuto e sanciti dalla legge;

4. Giudica, sentita la conferenza dei Capigruppo, sull'ammissibilità delle richieste referendarie e di iniziativa popolare;

5. Può altresì intervenire, con indagini e suggerimenti, anche nelle procedure di controllo di gestione, informando gli organi interessati;

6. L'ufficio del Difensore Civico, istituito e incardinato nell'ambito dell'organizzazione comunale, è dotato di autonomia funzionale, di idonee strutture ed adeguate risorse.

7. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per il consigliere comunale. L'apposito Regolamento può prevedere altre cause di ineleggibilità.

8. Il Difensore Civico dura in carica quanto il consiglio comunale e non è immediatamente rieleggibile. Esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e sarà eletto nel termine di 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale.

9. Il Difensore Civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato; per dimissioni; per revoca della nomina deliberata dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, a causa di gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali. Le funzioni e le attribuzioni del difensore civico sono disciplinate dall'apposito regolamento;

 
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