Comuni Italiani Art. 5 - Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 5 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabilite nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Consiglio Comunale ha la competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) Statuto del Comune, delle Aziende Speciali e relative variazioni, regolamenti e relative variazioni, salvo quelli espressamente previsti dalla Legge di competenza di altri organi.
b) Programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche, piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, piani territoriali, piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, deroghe ai piani territoriali e urbanistici, comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali e attuativi, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nel casi espressamente previsti dalla legge, rendiconto, pareri da rendere per dette materie.
c) Atti necessari alla istituzione, disciplina e funzione degli organi di Decentramento e partecipazione dei cittadini.
d) Definizione delle linee essenziali di organizzazione dell'Ente e dei criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell'attuazione del programma politico-amministrativo.
e) Convenzioni tra Comuni e tra Comune e Provincia, approvazione e ratifica di accordi di programma, costruzione e modifica di tutte le forme associative e Enti Locali.
f) Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo.
g) Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
h) Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle istituzioni, delle società, degli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di aziende speciali e di società di capitali, acquisti di azioni e quote di partecipazione societaria , concessione di pubblici servizi, affidamento di servizi o di attività mediante concessione.
i) Istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
j) Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari.
k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
l) Ogni altro atto, parere e determinazione che sia esplicitamente connesso con il potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla Legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie in relazione all'attività comunale. Può inoltre impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, nonché all'approvazione del Bilancio di mandato.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che ne regola i lavori. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro e non oltre venti giorni prima dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le relative questioni che, ove corredate da proposte di atti deliberativi su materie di competenza consiliare, vanno tempestivamente sottoposte ai pareri previsti dalla Legge che dovranno essere formulati entro tre giorni dalla ricezione.

Il Consiglio definisce, entro trenta giorni dall'insediamento, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende e Istituzioni, e delibera le nomine che la legge attribuisce alla sua competenza. Nel Bilancio dei Comune sono stanziate, su apposito capitolo, le risorse finanziarie all'espletamento di tutte le funzioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari. La gestione di dette risorse è disciplinata dal Regolamento consiliare.

 
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