Comuni Italiani Art. 58 - Funzione Dirigenziale. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo IX - Uffici e Personale
Art. 58 - Funzione Dirigenziale
Nell'arnbito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti
spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché
l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Ogni
anno il Sindaco e la Giunta, sulla base dei documenti di programmazione, definiscono
gli obiettivi e i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti
direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del
bilancio, assegnano ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza,
nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali. I dirigenti, nell'ambito
delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da
intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili
tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse
eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte
del Sindaco, per gravi motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel
provvedimento di avocazione.

Il provvedimento di avocazione dovrà prevedere l'affidamento degli atti avocati ad altro
dirigente, ad acta. Gli atti avocati saranno contestualmente trasmessi al Nucleo di
Valutazione.

La Presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di
indizione delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per
lagestione del procedimento.

Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del
concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto
svolgimento della gara o del concorso.

Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle
gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti la
stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private, nonché
la stipulazione degli atti conseguenti ai concorsi.

In caso di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni di cui ai commi 4°, 5° e
6° vengono esercitate dal dirigente delegato dal direttore generale.

 
Altri Articoli:
Art. 59 - Attribuzione delle Funzioni Dirigenziali
Art. 57 - Regolamento di Organizzazione
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