Nell'arnbito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base dei documenti di programmazione, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza, nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali. I dirigenti, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, per gravi motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione dovrà prevedere l'affidamento degli atti avocati ad altro dirigente, ad acta. Gli atti avocati saranno contestualmente trasmessi al Nucleo di Valutazione. La Presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di indizione delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per lagestione del procedimento. Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso. Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private, nonché la stipulazione degli atti conseguenti ai concorsi. In caso di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni di cui ai commi 4°, 5° e 6° vengono esercitate dal dirigente delegato dal direttore generale. |