Comuni Italiani Art. 63 - Collaborazioni Esterne. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi
Statuto Comune di Bari
Titolo IX - Uffici e Personale
Art. 63 - Collaborazioni Esterne
Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati, limitati nel tempo e regolamentati da apposite convenzioni. Della nomina e della revoca dei consulenti esterni il Sindaco informa il Consiglio Comunale.
 
Altri Articoli:
Art. 64 - Regolamenti di Attuazione dello Statuto
Art. 62 - Direttore Generale
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