Comuni Italiani Art. 8 - Uffício di Presidenza. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 8 - Uffício di Presidenza
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento anticipato del Consiglio per una delle cause previste dalla legge, ovvero fino alla elezione del nuovo Consiglio, salvo il caso di dimissioni o decadenza.

Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia approvata con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nel caso di sua elezione a maggioranza qualificata e a maggioranza assoluta nel caso di sua elezione a seguito di ballottaggio. Analoga procedura si segue nel caso di sfiducia del Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Le norme relative alle funzioni, alla dotazione organica e finanziaria, nonché all'organizzazione dell'Ufficio di Presidenza sono contenute nel Regolamento dei Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Gruppi Consiliari
Art. 7 - Vice Presidente
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