Comuni Italiani Art. 18 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2) Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.

3) Essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti e con le modalità stabilite dal regolamento interno. Le delibere assunte non all'unanimità vengono trasmesse in comunicazione al Consiglio Comunale. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta .

4) Hanno diritto di formulare proposte scritte alla Giunta:
- il Sindaco;
- gli Assessori;
- le Commissioni consiliari;
- il Segretario Generale;
- i Dirigenti e/o i Responsabili dei Dipartimenti. La capacità propositiva delle Commissioni è limitata agli atti di interesse, di indirizzo e generali ancorchè non di competenza del Consiglio. La capacità propositiva del Segretario Generale è limitata all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa. La capacità propositiva dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alle loro responsabilità gestionali. Il Segretario Generale prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

5) Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario Generale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale. Il Segretario Generale vigila sulla corretta stesura della verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco ed a l funzionario verbalizzante. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, dirigenti e funzionari del Comune.

6) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Commissioni, nonchè i Presidenti delle Commissioni Consiliari per gli argomenti di competenza delle stesse.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Attribuzioni della Giunta
Art. 17 - Elezione della Giunta
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