Comuni Italiani Art. 19 - Attribuzioni della Giunta. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 19 - Attribuzioni della Giunta
1) La Giunta č l'organo che compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2) Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.

3) Svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione di atti nella materia riservata al Consiglio, di raccordo con gli altri organi definendo gli elementi essenziali per consentire lo svolgimento delle successive attivitā esecutive attribuite agli stessi, di vigilanza e di controllo sulla realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio.

4) Definisce principi e criteri per assicurare il raccordo delle attivitā amministrative con l'attivitā di gestione dei servizi di base affidata alle Circoscrizioni di Decentramento.

5) Determina le aree operative riservate alla gestione dei dirigenti per l'attuazione dei progetti.

6) La Giunta Comunale, nello specifico, ha competenza a deliberare:
- sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
- in ordine ai contratti e alla determinazione delle relative procedure;
- in ordine agli atti relativi a contratti ad essa riservati;
- adotta i provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi, nonchč l'affidamento e la revoca degli incarichi previsti dall'art. 51, commi quinto e sesto, della Legge n . 142/90;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare (ex art. 32, lett .m) della Legge n.142/90;
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto;
- decide in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente, sentiti i pareri del Segretario Generale e dei Dirigenti interessati;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il parere del Segretario generale e dei Dirigenti interessati;
- determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione se deliberata dal Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale e dei Dirigenti interessati;
- coordina le circoscrizioni di decentramento per utilizzare proficuamente le risor-se e consentire il miglior esercizio delle funzioni ad esse delegate dal Consiglio;
- sottopone autonomamente al Consiglio Comunale argomenti di sua competenza.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Attivitā degli Assessori
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
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