Comuni Italiani Art. 20 - Attività degli Assessori. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 20 - Attività degli Assessori
1) Gli Assessori, per delega del Sindaco, esercitano le funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici, nonchè ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega.

2) Le materie oggetto della delega sono individuate per settori omogenei.

3) La delega, revocabile in qualsiasi momento, attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con le stesse conferite e definisce rapporti con i dirigenti pre-posti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

4) Gli Assessori, nell'espletamento del loro incarico, permanente o temporaneo, presentano proposte d'intervento nell'ambito dei piani programma dell'Ente.

5) L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connesse. Partecipa alle adunanze della Giunta con diritto di voto e può essere destinatario di delega da parte del Sindaco.

6) La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto, non è computabile ai fini della determinazione del numero legale delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Dimissioni, Cessazione e Revoca di Assessori
Art. 19 - Attribuzioni della Giunta
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