Comuni Italiani Art. 22 - Il Sindaco. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 22 - Il Sindaco
1) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2) Ha la direzione unitaria politico amministrativa dell'ente ed espleta funzione di coordinamento sull'attività degli organi collegiali elettivi.

3) Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta, ovvero nei casi d'urgenza con successiva ratifica della stessa.

4) Rappresenta il Comune nella promozione, definizione e degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e secondo le procedure di legge.

5) Rilascia autorizzazioni, licenze e concessioni che disposizioni legislative attribuiscono alla sua competenza, eccezion fatta per i poteri delegati ai Consigli di Circoscrizione, salvo che non ritenga di attribuirle alla competenza degli Assessori o dei Dirigenti.

6) Emette provvedimenti di occupazione d'urgenza, di esproprio, o in altre materie che la legge, genericamente, assegni alla competenza del Comune.

7) Emana le ordinanze in conformità alla legge e ai regolamenti.

8) Convoca i comizi per i referendum consultivi e l'elezione delle Circoscrizioni di decentramento.

9) Acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati.

10) Promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

11) Distribuisce gli affari da sottoporre alla Giunta Comunale fra gli Assessori, perchè relazionino in coerenza con la delega conferita.

12) Stabilisce gli argomenti da iscrivere all'O.d.G. delle sedute consiliari, ne dispone la convocazione e lo presiede.

13) Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

14) Esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti.

15) Attiva i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti ed applica la censura nei loro confronti, sentito il Segretario Generale.

16) Può attribuire ai singoli Consiglieri incarichi temporanei per affari determinati.

17) Può delegare la firma di atti di propria competenza a rilevanza esterna, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari, nonchè ai Presidenti delle Commissioni Consiliari per gli argomenti di competenza della stessa e ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione.

18) Disciplina e coordina gli orari dei pubblici servizi e degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

19) Indice i referendum consultivi.

20) Presiede la Commissione di disciplina.

21) Esercita ogni altra funzione a lui espressamente attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

22) Delega i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione per l'esercizio dei poteri nelle materie e secondo le modalità previste dall'art.38 della legge n.142/90 e dal Regolamento sul Decentramento.

 
Altri Articoli:
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Art. 21 - Dimissioni, Cessazione e Revoca di Assessori
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