Comuni Italiani Art. 27 - Principi e Criteri Direttivi. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo III - Ordinamento degli Uffici
Art. 27 - Principi e Criteri Direttivi
1) Gli Uffici ed i Servizi Comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2) L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo schemi organizzativi flessibili e corrispondenti ai programmi approvati dal Consiglio ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta, che stabiliscano anche l'attuazione del principio di mobilità.

3) L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntato alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale, secondo le determinazioni adottate dalla conferenza dei dirigenti, nel rispetto della vigente normativa contrattuale con particolare riguardo al principio di pari dignità.

4) L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

5) L'organizzazione strutturale è disponibile ad acquisire gli apporti specialistici esterni e risponde ad una logica unitaria delle attività programmate.

6) Il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale mediante l'attivazione di gruppi Assessorili, di conferenze periodiche interdisciplinari con la partecipazione del Segretario Generale e dei Dirigenti.

7) Il Comune adegua l'organizzazione degli uffici alle esigenze del Decentramento Am-ministrativo, provvedendo a dotare le Circoscrizioni del necessario personale compatibilmente con la complessiva dotazione organica.

8) Il Consiglio Comunale, in assenza di apposito atto fondamentale, per obiettivi determinati e con contratti a termine, può avvalersi di rapporti esterni ad alto contenuto di professionalità per materie ed attività rispetto alle quali il Comune non disponga di strutture sufficienti e/o competenti con lo stesso contenuto di professionalità, nell'ambito della disciplina prevista dall'apposito Regolamento, della Legge 554/1988 (art.7) e del DPR 117/1989.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Il Segretario Generale
Art. 26 - Responsabili dei Servizi
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