Statuto Comune di Taranto
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Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione Capo IV - Ordinamento dei Servizi Pubblici
| | Art. 32 Bis - Le Gestioni in Economia
| | 1) Il Comune può gestire in economia tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale, mediante l'utilizzo delle maestranze che risultano essere in servizio presso il Civico Ente, ovvero da reperire con le procedure previste dalle vigenti norme anche in materia di lavori socialmente utili. Per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti, o per la fornitura e la posa in opera di particolari impianti, al fine di eseguire le opere di cui sopra, il Comune si avvarrà delle vigenti normative in materia. (modifica fatta con delib.C.C. 121/1997) |
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