Comuni Italiani Art. 34 - La Società per Azioni. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo IV - Ordinamento dei Servizi Pubblici
Art. 34 - La Società per Azioni
1) Per la gestione di Servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per azioni a maggioranza almeno relativa di capitale pubblico, di livello provinciale e/o sovra provinciale (limitatamente alle sole province limitrofe a quella di Taranto) con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3) Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, la quota relativa alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai Servizi affidati alla Società.

4) Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - Le Convenzioni
Art. 33 - La Concessione a Terzi
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