Comuni Italiani Art. 39 - La Programmazione del Bilancio. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo V - Ordinamento Finanziario
Art. 39 - La Programmazione del Bilancio
1) La programmazione dell'attivitā del Comune č correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.

2) La redazione del bilancio di previsione annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale č effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e d'interventi.

3) Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono comunicati preventivamente, per la consultazione, ai Consigli Circoscrizionali che esprimono su di essi il parere con le modalitā e nei tempi stabiliti dal Regolamento. Detto Regolamento potrā ampliare l'istituto della consultazione preventiva anche agli Organi di partecipazione popolare precisandone natura, tempi e modi.

4) La relazione dei bilanci annuali e poliennali di previsione č, inoltre, organizzata tenendo presente il Decentramento Amministrativo e ponendo in evidenza le relative risorse assegnate per ciascuna Circoscrizione per l'espletamento dei loro poteri, nei relativi capitoli di bilancio.

5) Il Bilancio, prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori per il parere. Il Bilancio e il Conto Consuntivo sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 
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