Comuni Italiani Art. 59 - Il Diritto d'Informazione. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione,Accesso e Informazione
Capo III - Forme di Accesso dei Cittadini all'Informazione
Art. 59 - Il Diritto d'Informazione
1) I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune o da enti e aziende da esso dipendenti, nonchè dalle Circoscrizioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

2) Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi di rilascio.

3) Sono a libera disposizione dei cittadini: lo Statuto Comunale e quelli delle aziende ed enti dipendenti, la raccolta dei regolamenti vigenti e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale.

4) L'informazione esatta, completa, tempestiva ed inequivoca è assicurata ai cittadini riguardo alla attività dell'ente, da idonea struttura, con le modalità stabilite nel Regolamento. La stessa struttura è altresì abilitata a ricevere i suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

5) Le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, nonchè le Associazioni culturali morali e religiose hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa dell'ente.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Le Pubblicazioni e le Notifiche
Art. 58 - La Sede e il Funzionamento delle Circoscrizioni
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