Comuni Italiani Art. 60 - Le Pubblicazioni e le Notifiche. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione,Accesso e Informazione
Capo III - Forme di Accesso dei Cittadini all'Informazione
Art. 60 - Le Pubblicazioni e le Notifiche
1) Nella sede comunale, in luogo accessibile, è collocato l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo deposito, con contemporaneo avviso affisso all'Albo.

3) L'affissione dell'Albo Pretorio e le notifiche, nell'ambito del territorio Comunale, di atti dell'Amministrazione Comunale o di altri enti è effettuata da dipendenti comu-nali appositamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

4) Dell'affissione all'Albo Pretorio o della notifica, il personale incaricato, redige apposito reperto che ne fa pubblica fede.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - La Partecipazione al Procedimento
Art. 59 - Il Diritto d'Informazione
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