Comuni Italiani Art. 103 - Consorzi. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo IV - Decentramento - Forme Associative e di Cooperazione
Capo II - Forme Associative e di Cooperazione
Art. 103 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie tra gli Enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è Ente Strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.

4. Lo Statuto fissa la durata in carica, i poteri e la competenza degli organi, la loro composizione, le modalità di elezione e di revoca, i requisiti e le condizioni di eleggibilità dei singoli componenti.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per il Comune o per le Province, nel caso in cui del Consorzio faccia parte la Provincia, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione e quelli della Giunta.

8. Lo Statuto del Consorzio prevede un apposito organo di revisione economico - finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e forme di controllo economico della gestione.

9. I rappresentanti del Comune in seno al Consorzio sono tenuti a riferire annualmente, con apposita relazione diretta al Consiglio comunale, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del servizio pubblico, per la cui gestione è stata promossa la costituzione del Consorzio.

 
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