Comuni Italiani Art. 106 - Rapporti e Collaborazione con la Regione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo V - Collaborazione e Rapporti con Stato, Regione e Provincia
Art. 106 - Rapporti e Collaborazione con la Regione
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunitą locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attivitą programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

 
Altri Articoli:
Art. 107 - Rapporti e Collaborazione con la Provincia
Art. 105 - Rapporti con lo Stato
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