Comuni Italiani Art. 112 - Dirigenza. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VI - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 112 - Dirigenza
1. I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti: studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giudico- amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.

2. A ciascun dirigente è attribuito, in relazione alle posizioni organizzative dell'Ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale così come disciplinati dal contratto di tempo in tempo vigente e relativo all'autonoma area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. La Giunta comunale determinerà il valore (in termini economici) e quindi la misura dell'indennità di posizione da riconoscere a ciascun dirigente in relazione alla funzione allo stesso conferita e nel rispetto dei limiti stabiliti dal contratto nazionale di lavoro. Sempre la Giunta comunale definirà idonei sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati della gestione avvalendosi dei nuclei di valutazione o organi di controllo interno, da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 29/93.

3. Competono altresì ai dirigenti:
a) l'amministrazione, in relazione agli atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti. Quanto sopra nei modi e nelle forme disciplinati dal regolamento di contabilità dell'Ente.
b) l'adozione di atti di rilevanza esterna che la legge, lo Statuto e i regolamenti espressamente non riservino agli organi istituzionali;
c) l'esecuzione nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e la firma dei relativi atti;
d) l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
e) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione;
f) la presidenza delle aste, delle licitazioni private e delle commissioni di gara, nonché la Presidenza delle Commissioni di concorso per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamentari vigenti;
g) la stipula dei contratti sia in forma pubblica-amministrativa che per scrittura privata nei quali l'Ente è parte e ne ha interesse;
h) l'obbligo di esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) la facoltà di assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui sono preposti, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenza.

4. Competono, altresì, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in applicazione delle declaratorie funzionali di cui all'allegato A) al D.P.R. n. 347/1993;
d) l'elaborazione, d'intesa con l'Amministrazione, di programmi e proposte di provvedimenti concernenti le attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune;
e) la responsabilità della gestione finanziaria (nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità), tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, non riservati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari alla competenza degli organi istituzionali dell'Ente;
f) la responsabilità dell'attività svolta dai servizi e dagli uffici, alla cui direzione sono preposti, e della realizzazione dei programmi e dei progetti definiti e stabiliti d'intesa con gli organi elettivi del Comune;
g) la responsabilità delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro affidato, l'esercizio dei poteri di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo all'interno delle predette strutture di propria competenza;
h) l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, mediante anche la verifica periodica sia dei carichi di lavoro e della produttività riferiti ad ogni singolo dipendente, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di categoria aziendali, sia della presenza in servizio di ogni singolo dipendente; l'adozione degli atti ritenuti necessari nei confronti del personale, ivi compresi quelli conseguenti alla verifica di insufficiente rendimento, di eventuali situazioni di esubero, nonché di mancato rispetto dell'orario di lavoro e dei doveri d'ufficio;
i) e l'individuazione, in base alle norme vigenti (leggi n. 241/1990, n. 537/1993, n. 109/1994, ecc.), dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o tecnici facenti capo ai servizi e/o uffici di competenza, nonché la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta di terzi interessati;
j) la facoltà di adibire, per constatate esigenze di funzionalità dei servizi, le unità lavorative, ivi preposte, allo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi e dei risultati di lavoro, ossia di compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero occasionalmente, ove possibile con criteri di rotazione, a compiti o mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelli inerenti la qualifica funzionale posseduta, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico;
k) la valutazione, agli effetti della determinazione dei trattamenti economici accessori, dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente ai fini della produttività e del rendimento dei servizi, nonché dello svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute o di quant'altro possa determinare il diritto alla corresponsione del salario accessorio, nell'ambito dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva a livello decentrato;
l) la responsabilità della elaborazione delle proposte di provvedimenti relativi alla attribuzione dei trattamenti economici accessori, in favore del personale addetto ai servizi e/o uffici di competenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
m) l'elaborazione di proposte di atti e/o provvedimenti, contenenti articolate risposte ai rilievi espressi dal competente Organo regionale di controllo sulle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Ente.

5. Competono, infine, ai Dirigenti le altre responsabilità gestionali attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 113 - Incarichi di Dirigenza e di Collaborazione Esterna
Art. 111 - Il Vice Segretario Generale
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