Comuni Italiani Art. 118 - Gestione in Economia. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VII - Servizi Pubblici
Art. 118 - Gestione in Economia
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di un'Istituzione, di una Azienda speciale o di una Società di capitali o l'affidamento in concessione a terzi.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazione, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 119 - La Concessione a Terzi
Art. 117 - I Servizi Pubblici Comunali
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