Comuni Italiani Art. 16 - Cessazione dalla Carica di Consigliere. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 16 - Cessazione dalla Carica di Consigliere
1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri che intervengono, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 29 del presente Statuto sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale devono essere indirizzate al Consiglio comunale con atto scritto, di data certa non anteriore a 15 giorni da quello della presentazione e con autentica della sottoscrizione. Devono essere depositate presso l'ufficio del Segretario Generale, che ne dispone, nella medesima giornata del deposito, annotazione nel registro del protocollo generale del Comune.

5. Le dimissioni possono essere presentate anche oralmente o per iscritto nel corso di una seduta consiliare e di ciò ne sarà dato atto nel relativo verbale.

6. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, a norma dell'art. 39, primo comma, lett. B, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma quarto-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza del consigliere sospeso, il Consiglio procede alla surrogazione.

 
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