Comuni Italiani Art. 21 - Ruolo e Competenze Generali. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 21 - Ruolo e Competenze Generali
1. Il Consiglio comunale, espressione diretta della rappresentanza della comunità locale che lo elegge, è depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria connessa all'autonomia del Comune.

2. Il Consiglio individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della comunità.

3. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica su tutta l'attività del Comune, in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.

4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità.

5. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché gli istituti della partecipazione con strumenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

6. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

 
Altri Articoli:
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Art. 20 - Elezione e Durata in Carica
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