Comuni Italiani Art. 32 - Numero Legale per la Validità delle Sedute. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 32 - Numero Legale per la Validità delle Sedute
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quindici consiglieri.

3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ed una prima andata deserta per mancanza del numero legale.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia dato avviso nei modi e termini stabiliti dal precedente articolo 30 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Non concorrono a determinare la validità dell' adunanza:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Numero Legale per la Validità delle Deliberazioni
Art. 31 - Presidente del Consiglio
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