Comuni Italiani Art. 38 - Composizione della Giunta. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 38 - Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un quarto dei Consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità immediatamente superiore o inferiore in modo da ottenere un numero pari e comunque non inferiore a sei, estensibili fino al massimo numerico consentito qualora il Sindaco lo ritenga necessario per il miglior funzionamento dell'Amministrazione.
 
Altri Articoli:
Art. 39 - Nomina degli Assessori
Art. 37 - Regolamento Interno
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