Comuni Italiani Art. 42 - Durata in Carica. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 42 - Durata in Carica
1. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio ed esercita le funzioni sino all'insediamento della nuova Giunta.

2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni o incarica altro Assessore dandone comunicazione al Consiglio.

3. Nell'ipotesi di dimissioni, rinuncia, sospensione o decesso di uno o pił Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione, entro 10 giorni dall'evento che ha determinato la cessazione o sospensione della carica, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nuova nomina.

4. Per la sostituzione degli Assessori si osservano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, del presente Statuto.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta, tuttavia, rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Dimissioni degli Assessori
Art. 41 - Anzianitą degli Assessori
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