Comuni Italiani Art. 48 - Attribuzioni della Giunta. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 48 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi del decentramento, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio la propria attivitą e svolge attivitą propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

 
Altri Articoli:
Art. 49 - Attivitą e Funzionamento della Giunta
Art. 47 - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
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